Art. 6.

      1. Il CRIE è composto da ottantatre membri: ne fanno parte di diritto i diciotto parlamentari, deputati e senatori, eletti nella circoscrizione Estero e sessantacinque membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero.
      2. Requisiti essenziali per l'eleggibilità al CRIE sono la residenza almeno da tre anni nel rispettivo Paese ospitante, la maggiore età e il possesso della cittadinanza italiana.
      3. I membri del CRIE rappresentanti delle comunità italiane all'estero sono eletti da un'assemblea formata per ciascun Paese ospitante dai componenti dei Comitati degli italiani residenti all'estero (Comites) regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane all'estero, in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei Comites per i Paesi membri dell'Unione

 

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europea e al 45 per cento per gli altri Paesi esteri.
      4. Nei Paesi in cui non sono costituiti i Comites, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge per la nomina dei membri del CRIE assegnati ad ogni Paese.